IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23  agosto  1988,  n.  400  recante  la  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  2003,  n.  343,  recante
«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
303 sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio  di  ministri,  a
norma dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  22
novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e in  particolare  l'art.  16,
concernente il Dipartimento per le pari opportunita' che lo  descrive
come  «Struttura  di  supporto  al  Presidente  che  opera  nell'aria
funzionale  inerente  alla  promozione  ed  al  coordinamento   delle
politiche dei diritti della persona, delle pari opportunita' e  della
parita' di trattamento e delle azioni di Governo volte a prevenire  e
rimuovere ogni forma e causa di discriminazione»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4
dicembre  2012  di  organizzazione  del  Dipartimento  per  le   pari
opportunita'; 
  Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e  la
lotta  alla  violenza  contro  le  donne  e  la  violenza  domestica,
cosiddetta «Convenzione  di  Istanbul»,  ratificata  dall'Italia  con
legge 27 giugno 2013, n. 77, entrata in vigore il 1° agosto 2014 e in
particolare il comma 2 dell'art. 20 «Servizi di supporto generali» il
quale prevede che «gli Stati membri adottino misure legislative o  di
altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai
servizi sanitari e sociali e che tali servizi dispongano  di  risorse
adeguate e di figure professionali adeguatamente formate per  fornire
assistenza alle vittime e indirizzarle verso i servizi appropriati»; 
  Visto il «Piano d'azione straordinario contro la violenza  sessuale
e di genere» adottato il 7 luglio 2015 che prevede al  punto  3.1  la
costituzione di un Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza
con il compito di supportare la Cabina di regia interistituzionale  e
di fornirle proposte di intervento derivanti anche dai risultati  dei
gruppi  di  lavoro  sulla  violenza  contro  le  donne  appositamente
costituiti; 
  Vista  la  direttiva  2012/29/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio d'Europa del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in
materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime  di  reato,
sottolineando che le vittime di reato dovrebbero essere  riconosciute
e trattate in maniera rispettosa, sensibile  e  professionale,  senza
discriminazioni di sorta fondate su motivi quali razza, colore  della
pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche  genetiche,  lingua,
religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di  qualsiasi
altra natura, appartenenza a  una  minoranza  nazionale,  patrimonio,
nascita, disabilita', eta', genere, espressione di genere,  identita'
di genere, orientamento sessuale, status in materia  di  soggiorno  o
salute; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito  in  legge
dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in
materia di sicurezza e per il  contrasto  della  violenza  di  genere
nonche' in tema di protezione  civile  e  di  commissariamento  delle
province»; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  (c.d.
legge di stabilita' 2016)» che all'art. 1, commi 790  e  791  prevede
l'istituzione, nelle Aziende sanitarie e ospedaliere, di un  percorso
di protezione a tutela delle persone vittime della  altrui  violenza,
con  particolare  riferimento  alle  vittime  di  violenza  sessuale,
maltrattamenti o atti persecutori  (stalking)  e  la  definizione  di
apposite  Linee  guida  nazionali,  volte  a  rendere  operativo   il
percorso; 
  Vista la nota del Capo del Dipartimento per  le  pari  opportunita'
del 17 gennaio 2017, prot. n. DPO/291 con la quale, a  seguito  degli
esiti della riunione del 21 novembre  2016  del  citato  Osservatorio
nazionale sul fenomeno della violenza sessuale e di genere  e'  stato
costituito il gruppo di lavoro «percorso di tutela», con  il  compito
di definire una proposta di Linee guida nazionali in conformita'  con
quanto dettato dall'art. 1, commi 790 e 791  della  citata  legge  28
dicembre 2015, n. 208; 
  Preso atto che il citato gruppo, composto da  rappresentanti  delle
Amministrazioni centrali, regionali e locali  e  dall'associazionismo
di riferimento, ha definito una proposta di Linee guida nazionali che
forniscono un intervento adeguato e integrato nel  trattamento  delle
conseguenze fisiche e psicologiche che la violenza  maschile  produce
sulla salute della donna, che garantiscono una tempestiva e  adeguata
presa  in  carico  delle  stesse   a   partire   dal   triage,   fino
all'accompagnamento/orientamento  ai  servizi  pubblici   e   privati
presenti sul territorio di riferimento, al fine di elaborare, con  le
stesse, un progetto personalizzato di sostegno e di  ascolto  per  la
fuoriuscita dalla esperienza di violenza subita; 
  Ritenuto di approvare la suddetta proposta di Linee guida nazionali
per rendere attivo e  operativo,  nelle  Aziende  sanitarie  e  nelle
Aziende  ospedaliere,  il  percorso  volto   a   garantire   adeguata
assistenza,  accompagnamento/orientamento,  protezione  e  messa   in
sicurezza della donna che subisce violenza; 
  Acquisiti gli atti di concerto con il Ministro della giustizia,  il
Ministro della salute e il Ministro dell'interno, cosi' come previsto
dall'art. 1, comma 791 della legge 28 dicembre  2015,  n.  208  (c.d.
legge di stabilita' 2016); 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano cosi'
come previsto dall'art. 1, comma 791 della legge 28 dicembre 2015, n.
208 (c.d. legge di stabilita' 2016), nella  seduta  del  23  novembre
2017; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
gennaio 2017 con il quale  alla  dott.ssa  Giovanna  Boda,  Capo  del
Dipartimento per le pari opportunita' e' riconosciuta la  titolarita'
del centro di responsabilita' amministrativa n. 8 «Pari opportunita'»
del  bilancio  di  previsione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
gennaio 2017 che agli articoli 2 e 3 delega le funzioni in materia di
pari opportunita' alla Sottosegretaria di Stato alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri on. le Avv. Maria Elena Boschi; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
dicembre 2016, con  il  quale  alla  Sottosegretaria  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria  Elena  Boschi,
e' stata conferita  la  delega  per  la  firma  di  decreti,  atti  e
provvedimenti  di  competenza  del  Presidente  del   Consiglio   dei
ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Sono adottate le allegate Linee guida nazionali per  le  Aziende
sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso  e  assistenza
socio-sanitaria alle donne vittime di violenza, con la  denominazione
«Percorso per le donne che subiscono violenza» a norma  dell'art.  1,
commi 790 e  791  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato» (c.d.  legge  di  stabilita'  2016),  costituenti  parte
integrante del presente decreto. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  e  sul
sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
    Roma, 24 novembre 2017 
 
             p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                     La Sottosegretaria di Stato 
                               Boschi 
 
                     Il Ministro della giustizia 
                               Orlando 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Lorenzin 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Minniti 
 

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